(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45
                         del 16 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                   Classificazione delle strutture
 
  1.   Le   residenze   protette   erogano   prevalentemente  servizi
socio-assistenziali a persone anziane le cui limitazioni fisiche  e/o
psichiche  correlate  all'eta'  non  consentono  di condurre una vita
autonoma e le cui patologie, non  in  fase  acuta,  non  possono  far
prevedere che dei limitati livelli di recuperabilita'.
  2.  Possono altresi' ospitare persone che, pur non avendo raggiunto
l'eta' pensionabile, a causa di infermita o insanabili difetti fisici
non sono in grado di  svolgere  autonomamente  gli  atti  della  vita
quotidiana.
  3.  Sono equiparate alle residenze protette le case protette di cui
alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49 e al relativo  regolamento
di attuazione 9 maggio 1983, n. 1 e successive modifiche.
  4.  Esclusivamente  ai  fini  della presente classificazione, sulla
base dei requisiti determinati dal presente regolamento, le residenze
protette vengono distinte nelle seguenti fasce A e B.
 
                              Fascia A
 
  Vengono iscritte nella presente fascia le strutture operanti  nella
materia  di  cui  alla  legge  regionale  n.  49 del 1981 che abbiano
ottenuto, alla data di  approvazione  del  presente  regolamento,  la
prescritta classificazione o riclassificazione (di tipo "A" o di tipo
"B")  in  Casa  Protetta  e  conseguente iscrizione all'apposito Albo
regionale.
  In particolare, all'interno delle strutture di che trattasi  devono
essere  assicurati  e rispettati i seguenti standards organizzativi e
servizi speciali:
   a) Responsabile della struttura.
   b) Coordinatore sanitario: un medico geriatra fino a 120 residenti
per  36  ore  lavorative  settimanali  con  prevalenti   compiti   di
coordinamento in materia di riabilitazione, di dietetica e al fine di
garantire  omogenei  comportamenti  assistenziali  e di coordinamento
dell'intera attivita' sanitaria.
   c)  Assistente  sociale:   figura   professionale   da   riferirsi
prettamente   al   campo   socio-assistenziale   non  avente  rilievo
sanitario. Si richiama quanto stabilito dal regolamento  regionale  9
maggio 1983, n. 1.
   d)  Assistente  psicologico:  vale  quanto  innanzi  precisato per
l'assistente sociale.
   e) Riabilitatore: uno fino a  60  persone  residente  per  36  ore
lavorative settimanali.
   f)  Infermiere  professionale: in organico, almeno 1/15 residenti,
garantendo comunque il servizio nell'arco delle intere 24  ore  della
giornata.
  Per  le  restanti figure professionali non contemplate nel presente
comma si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento regionale 9
maggio 1983, n. 1.
 
                              Fascia B
 
  Vengono iscritte nella presente fascia le residenze  protette  che,
benche'  non  in possesso dei maggiori requisiti, previsti e indicati
nella precedente fascia A, risultino comunque iscritte  nell'apposito
Albo  regionale  delle  case  protette di cui all'art. 20 della legge
regionale  n.  49   del   1981   (avendo   ottenuto   la   prescritta
classificazione  o  riclassificazione  di  tipo  "A" o di tipo "B") e
prevedano  le  seguenti   figure   professionali:   il   Coordinatore
sanitario,  il responsabile della struttura e un riabilitatore fino a
60 residenti per 36 ore lavorative settimanali.