(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 16 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Classificazione delle strutture 1. Le residenze protette erogano prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone anziane le cui limitazioni fisiche e/o psichiche correlate all'eta' non consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che dei limitati livelli di recuperabilita'. 2. Possono altresi' ospitare persone che, pur non avendo raggiunto l'eta' pensionabile, a causa di infermita o insanabili difetti fisici non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana. 3. Sono equiparate alle residenze protette le case protette di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49 e al relativo regolamento di attuazione 9 maggio 1983, n. 1 e successive modifiche. 4. Esclusivamente ai fini della presente classificazione, sulla base dei requisiti determinati dal presente regolamento, le residenze protette vengono distinte nelle seguenti fasce A e B. Fascia A Vengono iscritte nella presente fascia le strutture operanti nella materia di cui alla legge regionale n. 49 del 1981 che abbiano ottenuto, alla data di approvazione del presente regolamento, la prescritta classificazione o riclassificazione (di tipo "A" o di tipo "B") in Casa Protetta e conseguente iscrizione all'apposito Albo regionale. In particolare, all'interno delle strutture di che trattasi devono essere assicurati e rispettati i seguenti standards organizzativi e servizi speciali: a) Responsabile della struttura. b) Coordinatore sanitario: un medico geriatra fino a 120 residenti per 36 ore lavorative settimanali con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione, di dietetica e al fine di garantire omogenei comportamenti assistenziali e di coordinamento dell'intera attivita' sanitaria. c) Assistente sociale: figura professionale da riferirsi prettamente al campo socio-assistenziale non avente rilievo sanitario. Si richiama quanto stabilito dal regolamento regionale 9 maggio 1983, n. 1. d) Assistente psicologico: vale quanto innanzi precisato per l'assistente sociale. e) Riabilitatore: uno fino a 60 persone residente per 36 ore lavorative settimanali. f) Infermiere professionale: in organico, almeno 1/15 residenti, garantendo comunque il servizio nell'arco delle intere 24 ore della giornata. Per le restanti figure professionali non contemplate nel presente comma si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento regionale 9 maggio 1983, n. 1. Fascia B Vengono iscritte nella presente fascia le residenze protette che, benche' non in possesso dei maggiori requisiti, previsti e indicati nella precedente fascia A, risultino comunque iscritte nell'apposito Albo regionale delle case protette di cui all'art. 20 della legge regionale n. 49 del 1981 (avendo ottenuto la prescritta classificazione o riclassificazione di tipo "A" o di tipo "B") e prevedano le seguenti figure professionali: il Coordinatore sanitario, il responsabile della struttura e un riabilitatore fino a 60 residenti per 36 ore lavorative settimanali.